Art. 20.
(Controllo e diffusione dei dati e delle informazioni ambientali).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'APAT, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 01, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, adottano, anche su istanza di chiunque vi abbia interesse, le misure necessarie per controllare le informazioni e i dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni e da privati, al fine di garantire l'imparzialità, la completezza, la correttezza e la tempestività dell'informazione ambientale.
      2. L'APAT fissa i criteri per la standardizzazione dei dati e l'effettuazione dei monitoraggi, individuando altresì i criteri per diffondere i dati raccolti in via ufficiale secondo il linguaggio comune, in modo da consentirne la comprensione e la fruibilità.